Art. 1.

      1. Il comma 133 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

      «133. I benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio, esposti direttamente o indirettamente al rischio chimico, indipendentemente dagli anni di esposizione e dall'anno d'inizio dell'eventuale pensionamento, a decorrere dal 2004».